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fabriano@vespaclubditalia.it

Statuto

Articolo 1 – Denominazione 

E’ costituita in Fabriano,  una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “ Vespa Club Fabriano” associazione sportiva dilettantistica.

L’associazione è attiva dal 18/11/2011

 Articolo 2 – Scopi

1. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Questa potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. Essa ha per finalità:

a) lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse all’utilizzo della moto Vespa;

b) la tutela dei suoi utenti;

c) la promozione della cultura tecnica motoristica e l’educazione al traffico stradale;

d) l’organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni sportive vespistiche, motociclistiche e di veicoli equiparati, l’organizzare trofei, raduni, concorsi, manifestazioni, esposizioni, mostre,congressi, convegni e riunioni, l’ organizzazione di attività di turismo in Vespa ed in moto; la tutela degli interessi degli utenti vespisti e motociclisti;

e) la promozione ed organizzazione di attività per la sicurezza, educazione e circolazione stradale;

f) lo sviluppo del motociclismo, più ampiamente inteso, sia turistico che sportivo, da considerare come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non,idonea a promuovere la conoscenza, la pratica, e la cultura storica sia del veicolo che della citata disciplina;

g) la creazione di rapporti con Enti analoghi sia a Fabriano che in altre città per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport motoristici, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore esclusivamente dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

3. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L’associazione è affiliata al Vespa Club d’Italia.

5. L’assemblea dei soci può inoltre deliberare l’affiliazione ad altre organizzazioni di rappresentanza e associazionismo motoristico quali ad esempio la Federazione Motociclistica Italiana o altri Enti di Promozione sportiva in seno al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nel qual caso l’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive, nonché agli statuti e ai regolamenti di questi Enti e di quelli eventualmente competenti perché collegati in sede internazionale, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti di questi stessi Enti dovessero adottare a suo carico, comprese le decisioni che dovessero essere prese in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva da parte delle autorità degli Enti medesimi.

Articolo 3 – Durata

La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati, secondo quanto espresso nel successivo Art. 24 del presente statuto.

Articolo 4 – Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva e la cui domanda sia stata accolta dal Consiglio Direttivo. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, e degli Enti cui l’associazione dovesse essere affiliata. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione ed approvazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 – Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13. I diritti dei soci, purché in regola con tutti i versamenti dovuti all’associazione, sono: il diritto di frequentare la sede sociale e tutti i locali dell’associazione;

b) il poter partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall’associazione;

c) il poter fregiarsi del distintivo associativo, ricevere la tessera, unico e solo documento comprovante la qualità di associato;

d) il poter presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio direttivo;

e) il poter intervenire, discutere, presentare proposte in assemblea e, se maggiorenne, votare all’assemblea dell’associazione anche per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’associazione;

f) il poter proporre candidature, e, qualora maggiorenne, essere eletto per qualsiasi carica sociale.

3. Gli obblighi dei soci sono:

• versare la quota associativa annuale;

• partecipare attivamente alla vita sociale;

• non perseguire fini di lucro, in conformità agli scopi dell’associazione;

• osservare lo Statuto, tutti i Regolamenti, le deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo. Gli associati si impegnano a non compiere atti contrari agli scopi associativi, o, comunque lesivi degli interessi e del prestigio dell’Associazione.

4. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

Articolo 6 – Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

a) dimissione volontaria;

b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

d) scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.

3. L’associato radiato non può essere più ammesso.
Articolo 7 – Organi

Gli organi sociali sono:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Articolo 8 – Funzionamento dell’Assemblea

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione e ne costituisce l’ organo deliberativo. L’assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

3. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo limitrofo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’ Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

8. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

2. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

2. L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’ associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

 Articolo 11 – Validità Assembleare

1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione l’Assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con la maggioranza del voto dei presenti. Per la validità dell’assemblea straordinaria in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno il 20% dei soci regolarmente iscritti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 – Assemblea straordinaria

1. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

2. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari e scioglimentodell’associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari variabile da 5 a 11 componenti, determinato, di volta in volta, dall’assemblea dei soci, i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente, sono nominati dall’assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere per validi e comprovati motivi la domanda di iscrizione dei nuovi soci. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili ma per non più di tre mandati consecutivi.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soci in regola con pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte di nessuno degli Enti affilianti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Al momento delle elezioni, i candidati dovranno essere Soci della Associazione da almeno un anno.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi e alla loro presentazione all’Assemblea per l’approvazione. In caso di parità di voti nell’approvazione di una delibera, il voto del Presidente sarà determinante.

5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario che ne ha curato la stesura. Lo stesso verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Qualora un componente del Consiglio Direttivo risulti assente dalle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario.

 Articolo 14 – Revisore dei Conti

L’assemblea ordinaria dei soci nomina un revisore dei conti effettivo ed un supplente. Il revisore dei conti può assistere senza diritto di voto alle riunioni del consiglio direttivo, vigila sull’amministrazione dell’associazione e sul rispetto dello statuto, esamina ed approva, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all’assemblea dei soci. Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale; redigerà una relazione ai bilancio annuale; potrà accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Al pari dei Consiglieri, anche il Revisore dei Conti rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Articolo 15 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazione, alla carica di Consigliere non eletto. I Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo ed il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 16 – Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;

c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 8, comma 2;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f) attuare le finalità previste dallo statuto ed effettuare l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci.

Articolo 18 – Il Presidente

Il Presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Egli può detenere un fondo cassa annuo per piccole ed urgenti spese di cui potrà disporre in caso di necessità senza la preventiva approvazione del Consiglio Direttivo, al quale comunque relazionerà nella prima riunione dello stesso.

Articolo 19 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redigei verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 – Il Rendiconto

1. Il bilancio consuntivo deve informare analiticamente i soci sulla complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati in copia.

Articolo 22 – Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 23 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.

Articolo 24 – Sezioni

L’Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 25 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con dirittodi voto, con l’esclusione delle deleghe.

2. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di un’altra associazione Fabrianese che persegua finalità sportive o di sostegno ed educazione della gioventù.

Articolo 26 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle norme del codice civile e delle Leggi speciali dettate in materia in quanto compatibili. Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria dei soci del Vespa Club Fabriano del 18 Novembre 2011.

Fabriano 18 Novembre 2011